Art. 9.
(Modifica all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

      1. Dopo il comma 6 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserito il seguente:

      «6-bis. Le pene previste dal comma 1 sono aumentate fino alla metà per chi offre o pone in vendita illecitamente sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno o in prossimità dei centri di sperimentazione istituiti nell'ambito dei servizi pubblici per le tossicodipendenze ovvero offre le medesime a soggetti sottoposti al trattamento presso gli stessi centri».